Autoconsumo Collettivo
E6 ENERGIA S.R.L. is ready
Requisiti comuni tra soggetti facenti parte della configurazione
I rapporti tra i soggetti appartenenti alla configurazione sono regolati da un contratto di diritto privato che:
1) prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore per il Mercato Libero;
2) individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
3) consente ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.
Nel caso, ad esempio di condomìni, il contratto può essere costituito anche dal verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.
Requisiti specifici per la configurazione di gruppo di autoconsumatori
Le configurazioni di gruppo di autoconsumatori devono prevedere almeno due clienti finali e un impianto/sezione di impianto di produzione.
Requisiti dei soggetti facenti parte del gruppo di autoconsumatori
Ai fini dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, i soggetti facenti parte della configurazione di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, devono essere clienti finali e/o produttori che possiedono i seguenti requisiti:
a) essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
b) non svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell’energia elettrica;
c) aver sottoscritto un contratto di diritto privato;
d) aver dato mandato al Referente per la costituzione e gestione della configurazione e per la richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa.
I clienti finali facenti parte della configurazione, inoltre, devono rilasciare, per il tramite del Referente, una liberatoria al GSE per l’utilizzo dei dati afferenti ai loro punti di connessione ai fini della verifica dei requisiti e per la valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa, nonché per realizzare tutti gli obiettivi previsti dall’art. 42bis del DL 162/2019 e dalla Delibera 318/20 ARERA.
Ulteriori clienti finali aventi punti di prelievo ubicati nel medesimo edificio o condominio a cui si riferisce la configurazione ma non associati a questi (ovvero che non abbiano sottoscritto il contratto di diritto privato possono rilasciare una liberatoria al GSE, per il tramite del Referente, ai fini dell’utilizzo dei dati di misura afferenti ai loro punti di connessione perché assumano rilievo nel computo dell’energia elettrica condivisa.
Il GSE, quale Titolare autonomo del trattamento relativo al riconoscimento dei benefici derivanti dall’autoconsumo, adotterà le modalità più opportune al trattamento dei dati medesimi in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), interfacciandosi laddove necessario con le Società del gruppo GSE, Ministeri e Autorità di regolazione, nonché con le società di distribuzione dell’energia e/o i venditori, ferme le responsabilità di questi ultimi riguardo i trattamenti e i dati nella loro titolarità.
Requisiti dei punti di connessione della configurazione di gruppo di autoconsumatori
I punti di connessione dei clienti finali e/o dei produttori e gli impianti di produzione, ivi inclusi eventuali sistemi di accumuli o colonnine, la cui energia elettrica rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa nel gruppo di autoconsumo, devono essere ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio.
Tale verifica deve essere fatta dal Referente.
Per edificio si intende una costruzione costituita da strutture edilizie che delimitano uno spazio di volume definito, composta da una o più unità immobiliari, come censite al catasto. Il limite di un edificio è costituito dalle mura perimetrali confinanti con l’ambiente esterno, il terreno o altri edifici.
Ai fini delle presenti Regole Tecniche si applicherà la definizione di edificio solo allorché questo sia costituito da unità immobiliari aventi un unico proprietario, al fine di distinguerlo dal caso del condominio.
Per condominio si intende un insieme di unità immobiliari, come censite al catasto, aventi parti comuni a più soggetti.
I condomìni possono essere costituiti anche da più edifici come nel caso delle villette a schiera o dei cosiddetti “supercondomini”.
Per area afferente all’edificio o condominio si intende l’area occupata dall’edificio o condominio e dalle relative pertinenze e spazi comuni.
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